Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
In caso di inerzia della Pubblica Amministrazione, si può sbloccare la situazione attivando il potere sostitutivo (entro i termini previsti) o presentando un ricorso al TAR (entro un anno dalla scadenza del termine) per far accertare l'illegittimità del silenzio e ottenere un provvedimento.
I principali rimedi si dividono in:
1. Rimedi Amministrativi
- Istanza di Esercizio del Potere Sostitutivo (art. 2, co. 9-bis, L. 241/1990): Se l'ufficio non risponde nei tempi previsti (di solito 30 o 90 giorni), ci si può rivolgere al "soggetto titolare del potere sostitutivo" indicato dall'ente.
- Commissario ad Acta: Se anche il responsabile sostitutivo rimane inerte, si può chiedere la nomina di un commissario che si sostituisca all'amministrazione per adottare l'atto dovuto.
2. Rimedi Giurisdizionali
- Azione contro il silenzio (art. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo): Si può presentare ricorso al TAR per far dichiarare l'illegittimità del silenzio. Il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine preciso (solitamente non superiore a 30 giorni) e, se questa persiste, nominare un commissario.
3. Tutela Risarcitoria
- Risarcimento del danno da ritardo: Si può richiedere il risarcimento o un indennizzo per il danno ingiusto causato dal ritardo colposo o doloso dell'amministrazione (art. 2, co. 9-bis, L. 241/1990).
